Art. 1)
Denominazione, sede e durata
E' costituita l'associazione “Case Turismo e Vacanze”, per
brevità anche “CTV”.
L'Associazione ha temporaneamente sede in Torreglia (PD) , Via Val del
Rio 21 e ha durata illimitata. L’Assemblea straordinaria può
determinarne lo scioglimento.
Art. 2) Scopi
e Finalità dell'Associazione
L’Associazione, promuovendo la partecipazione ed il pluralismo
e basandosi su principi di democraticità e di solidarietà,
persegue i seguenti scopi, senza finalità di lucro:
a) Promuovere la cultura del viaggio, del turismo e della vacanza in
strutture extralberghiere e/o a gestione familiare;
b) Raccogliere informazioni e diffondere le tradizioni, la cultura,
l’enogastronomia, le peculiarità dei luoghi dei luoghi
interessati dalle strutture inserite nel sito internet dell’associazione;
c) Promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la promozione
delle strutture associate con ogni mezzo e media;
d) Organizzare, supportare, partecipare a fiere, incontri, seminari
ed altri eventi o manifestazioni aventi per oggetto materie e finalità
proprie o similari a quelle previste dallo Statuto sociale dell’Associazione.
Art. 3)
I Soci
Al fine di creare uno spazio aperto e per favorire lo scambio di esperienze,
l’Associazione ricerca attivamente nuovi soci. Membri di “Case
Turismo e Vacanze” possono essere Imprese, individui, Enti, altre
Associazioni e Istituzioni, pubbliche e private, in grado di poter soddisfare
e perseguire le finalità di codesta Associazione.
I soci si dividono in :
I. Soci Fondatori ;
II. Soci Ordinari ;
Oltre alle categorie sopra citate, potranno essere definite, con apposito
regolamento del Consiglio Direttivo, altre categorie di soci.
Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione
di “Case Turismo e Vacanze”; i soci fondatori fanno parte
di diritto del Comitato Direttivo e non sono revocabili dall'Assemblea
dei soci.
I Soci Fondatori non sono tenuti al versamento della quota associativa.
I Soci Ordinari sono tutti coloro che, perseguendo scopi e finalità
propri di “Case Turismo e Vacanze”, partecipano attivamente
alle attività e ai progetti posti in essere dall’associazione.
I Soci Ordinari possono suddividersi in Privati, Impresa e Collettivi,
a seconda della loro natura economica e giuridica.
Art. 4
Ammissione, diritti e doveri dei soci
Per rivestire la carica di socio è necessario presentare domanda
scritta al Consiglio Direttivo.
Le modalità di ammissione sono determinate dal Consiglio Direttivo
che può definire uno specifico regolamento in materia.
L’interessato dovrà specificare i suoi dati anagrafici,
l’attività svolta, l’impegno di versare la quota
di adesione corrente e di perseguire con impegno scopi e finalità
dell’associazione.
I soci devono:
a) pagare regolarmente la quota sociale;
b) osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi
collegiali;
c) partecipare alle assemblee;
d) osservare gli impegni e le disposizioni prese.
I soci possono:
a) proporre e organizzare iniziative, manifestazioni, riunioni, convegni,
seminari, corsi, ecc.;
b) promuovere attività e progetti ;
c) far parte delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
d) creare qualsiasi opportunità di sviluppo e di crescita per
l’Associazione ed i suoi soci.
Art. 5
Perdita della qualifica di socio
La status di socio viene meno per dimissioni, per decadenza o per espulsione.
Le dimissioni da socio vanno presentate in forma scritta al Consiglio
Direttivo, che ne prende atto. La riammissione del socio è deliberata
dalla Assemblea dei soci regolarmente costituita.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo qualora il
socio non versi la quota associativa nel primo semestre senza giustificato
motivo. Il socio decaduto può essere riammesso, previo pagamento
degli arretrati, con le modalità di cui al precedente comma 2.
L'espulsione è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta
motivata del Consiglio Direttivo, nel caso in cui il socio non ottemperi
alle disposizioni del presente statuto, ovvero arrechi in qualunque
modo danni morali o materiali alla Associazione. La riammissione è
disposta dalla Assemblea dei soci.
In ogni caso, la perdita della qualifica di socio non dà diritto
al rimborso delle quote associative regolarmente corrisposte.
Art. 6
Contributi associativi, durata dell’adesione e facoltà
di recesso
La determinazione dei contributi associativi è effettuata annualmente
dal Consiglio Direttivo. Il dettaglio relativo ai contributi associativi,
con riferimento alle diverse categorie dei soci, verrà riportato
in un apposito documento (“Quote Associative”).
L’adesione ha durata per l’anno in corso e per l’anno
seguente (biennale) e si intende rinnovata automaticamente salvo che
il socio faccia espressa dichiarazione di recesso per il biennio successivo,
da notificarsi con lettera raccomandata (RAR), entro tre mesi dalla
scadenza naturale, indirizzata al Consiglio Direttivo.
Il recesso del socio non solleva quest’ultimo dagli eventuali
obblighi assunti (contributi, oneri per servizi, oneri correlati alla
partecipazione ad iniziative dell’Associazione od altro) nel periodo
precedente al recesso stesso .
Art. 7 Sanzioni nei confronti dei soci
Il socio che violi le norme del presente statuto, di ogni altro regolamento
o disposizione emanata dagli organi dell’associazione e disattenda
i propri obblighi, sarà soggetto a sanzioni applicate dal Consiglio
Direttivo. Tali sanzioni potranno in particolare comprendere la sospensione
a tempo determinato dall’esercizio dei diritti o delle cariche
sociali e l’estromissione dall’Associazione.
Art. 8
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
5. Il Segretario.
Art. 9
Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, è convocata
con lettera ai soci, o con altro mezzo idoneo anche elettronico, da
inviare almeno 7 giorni prima della convocazione.
L'Assemblea ordinaria:
• approva il bilancio;
• procede alla nomina delle cariche sociali;
• approva gli stanziamenti per le iniziative;
• delibera le risoluzioni dirette al Consiglio Direttivo e su
tutte le questioni attinenti alla programmazione della gestione sociale.
L'Assemblea straordinaria è convocata:
• tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
od opportuno;
• allorché ne faccia richiesta scritta e motivata almeno
un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.
In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è
regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno dei soci. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita
con la presenza di almeno quattro soci più il Presidente e delibera
a maggioranza assoluta dei voti su tutte le questioni poste all'ordine
del giorno.
Art. 10
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione,
dai soci fondatori e da un numero variabile di soci, tale che il numero
complessivo non risulti superiore a cinque.
Il Consiglio Direttivo, tranne il Presidente ed i soci fondatori, è
eletto dalla Assemblea a maggioranza assoluta dei soci stessi e i suoi
componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, organo di direzione e di amministrazione, è
presieduto dal Presidente dell’Associazione, elegge nel suo seno
un Segretario e fissa le competenze degli altri membri per il perseguimento
dei fini sociali.
Al Consiglio sono conferiti i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione, essendo di sua competenza tutto
ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato
alla competenza dell’Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo:
• redige i programmi di attività sociale;
• cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
• redige i bilanci;
• delibera circa l'ammissione, le dimissioni, la decadenza e l'espulsione
dei soci;
• fissa la quota associativa, di regola in sede di predisposizione
del bilancio a valere per l'anno successivo;
• cura la gestione dell'attività associativa;
• approva il regolamento di gestione, previo parere non vincolante
dell'Assemblea dei soci;
• modifica lo Statuto, previo parere non vincolante dell'Assemblea
dei Soci;
• delega di volta in volta, ove opportuno e con singole delibere,
le competenze gestionali ai responsabili dei "gruppi di lavoro",
da individuarsi nel regolamento di gestione.
• Il Consiglio Direttivo dura in carica per due esercizi finanziari.
Art. 11 Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione.
Egli rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione di fronte a terzi
e in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e del buon
andamento degli affari sociali e sovrintende, in particolare, alla attuazione
delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
affidate al Vicepresidente o, in mancanza di questi, al componente più
anziano del Consiglio Direttivo.
Il Presidente esercita le attribuzioni ed emana gli atti per le materie
individuate dal Comitato Direttivo.
Art. 12
Il segretario
Il segretario cura l'istruzione delle deliberazioni da sottoporre all'approvazione
degli organi dell'associazione, provvede alla verbalizzazione degli
atti adottati dagli organi sociali, nonché alla conservazione
ed all'aggiornamento dei registri.
Art. 13
Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
• dalle quote sociali;
• dai contributi, dalle erogazioni e da lasciti diversi;
• dai proventi ricavati dalle attività sociali.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili e tutte
le anticipazioni dei soci si intendono infruttifere di interessi.
Art. 14
Bilancio ed esercizio finanziario
Il bilancio e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.
Il bilancio preventivo, quando previsto dal consiglio direttivo, è
presentato alla Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'anno precedente
a quello di riferimento, unitamente ad una relazione programmatica relativa
alle attività da svolgere e alle fonti finanziarie per farvi
fronte.
Il bilancio consuntivo è sottoposto alla approvazione dell'Assemblea
dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Art.15
Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento della Associazione viene disposto dall'Assemblea dei
soci delibera a maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea dei soci, in
sede di deliberazione dello scioglimento medesimo, dispone la destinazione
del patrimonio.
Le attività residue della Associazione vengono devolute dall'Assemblea
dei soci, esaurita la liquidazione, agli associati in ragione sia della
anzianità di appartenenza alla Associazione, sia dell'impegno
profuso da ogni socio nel raggiungimento degli scopi sociali.
In mancanza di deliberazioni, il patrimonio residuo è destinato
ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero in beneficenza,
secondo quanto disposto dal Comitato Direttivo.
Art.16
Fondo Sociale Iniziale
I Soci Fondatori hanno conferito alla Associazione euro 500,00 come
fondo patrimoniale iniziale.
Torreglia, 01.02.2006